SICUREZZA

Sicurezza2022-03-30T16:12:43+02:00
Consulenza ed Assistenza in merito agli obblighi derivanti dalle norme in materia di Sicurezza e Salute negli Ambienti di Lavoro2024-02-20T18:08:30+01:00

L’attività è svolta su richiesta del cliente e consiste nella presenza di un tecnico esperto in sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, finalizzata alla discussione delle varie problematiche connesse a questo aspetto.

L’intento è quello di accompagnare fattivamente l’azienda, nelle figure del titolare e dei collaboratori, nell’individuazione di soluzioni e strategie finalizzate alla crescita consapevole, salvaguardando l’azienda dai rischi derivanti dal mancato rispetto Normativo.

I nostri clienti possono inoltre essere aiutati da un servizio di supporto telefonico dedicato alla risoluzione di imprevedibili problematiche che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività quotidiane.

Lo scopo di tale servizio è quello di permettere un pronto intervento in tutti quei casi in cui la tempestività di risposta permette di risolvere situazioni che potrebbero degenerare in imprevedibili onerose conseguenze (sequestri, sanzioni, fermi cantiere).

Affiancamento o Assistenza per l’incarico di R.S.P.P.2024-02-20T18:08:29+01:00

Tutte le aziende devono essere dotate di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in alcuni casi è possibile per il datore di lavoro ricoprire autonomamente tale ruolo, negli altri casi dovrà affidare l’incarico ad una figura terza che soddisfi i requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008.

L’assunzione dell’incarico di RSPP da parte di un professionista esterno comporta i seguenti vantaggi:

  • Periodici sopralluoghi interni all’azienda
  • Controllo sistematico della documentazione aziendale
  • Redazione di una proposta formativa come previsto da artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08
  • Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e relativi aggiornamenti
  • Elaborazione delle procedure operative relative allo svolgimento di particolari attività lavorative
  • Eventuali incontri con il Medico Competente
  • Incontri con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
  • Verifica dell’adeguatezza dell’attrezzatura di lavoro
  • Verifica dell’adeguatezza del sistema di sicurezza aziendale
  • Eventuale piano di emergenza e relative prove di evacuazione
  • Verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
  • Rispetto del piano di miglioramento aziendale
Valutazione dei Rischi Aziendali2024-02-20T18:08:30+01:00

Il Documento di Valutazione dei Rischi può essere paragonato ad una fotografia dell’azienda e contiene tutti i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione adottate per lavorare in sicurezza.

Tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore devono redigere il documento di valutazione dei rischi al fine di elaborare ed attuare un programma di miglioramento delle condizioni lavorative.

Studio Succol in collaborazione con il datore di lavoro, il rappresentante dei lavoratori e coinvolgendo i lavoratori ed il medico competente redige il documento valutazione rischi su misura per l’azienda.

Per poter elaborare un documento di valutazione dei rischi è necessario individuare tutte le fonti di pericolo presenti in azienda e valutare l’entità dei relativi rischi, ossia la probabilità che si verifichi un evento pericoloso per la salute o sicurezza dei lavoratori.

Lo scopo della valutazione è quello di eliminare i rischi, ove possibile, altrimenti ridurli al minimo attraverso una programmazione e pianificazione delle attività.

La valutazione è suddivisa nelle seguenti fasi:

  • sopralluogo in azienda;
  • verifica della documentazione aziendale inerente alla sicurezza sul lavoro;
  • analisi delle mansioni e del ciclo produttivo;
  • individuazione e valutazione dei rischi in riferimento a ciascuna mansione lavorativa;
  • definizione delle misure di prevenzione e protezione aziendali;
  • redazione e presentazione del documento al datore di lavoro;
Valutazione Rischio Incendio2024-02-20T18:08:30+01:00

Il rischio incendio è un rischio presente in tutte le realtà aziendali e il datore di lavoro ha l’obbligo di valutarlo al fine di adottare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

La valutazione del rischio incendio è strettamente legata al tipo di attività e di materiali immagazzinati e manipolati, ma anche alle attrezzature presenti compresi gli arredi, alle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro e ai materiali di rivestimento. La normativa di riferimento è complessa ed articolata, è regolamentata dal D.Lgs 81/08 e dal D.M. 10/03/1998 in tutti i luoghi di lavoro, mentre per le aziende soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) anche dal D.P.R. 151/2001 e dalle numerose norme tecniche emanate dal Ministero degli Interni.

Pratiche per il Rilascio Certificato Prevenzione Incendi2024-02-20T18:08:32+01:00

La nostra esperienza e il consolidato rapporto di collaborazione con professionisti del ramo, ci permette di individuare e risolvere le problematiche connesse al rispetto delle Norme sulla Prevenzione Incendi.

Le aziende nostre clienti potranno verificare e valutare, a seguito di un nostro sopralluogo, gli eventuali aspetti critici legati alla loro attività ed al contesto del luogo in cui operano, ed essere guidati nell’individuazione degli interventi che dovessero essere necessari per l’adeguamento alla Norma.

I professionisti seguiranno l’azienda in tutte le fasi di stesura della relazione tecnica, progettazione, relazioni con l’Ente, realizzazione delle opere, collaudo, fino al rilascio da parte dei VV.F. del Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

Valutazione del Rischio Chimico2024-02-20T18:08:30+01:00

Il Datore di Lavoro deve valutare tutti i rischi presenti in azienda compresi quelli derivanti dalla presenza, dall’utilizzo e dalla manipolazione di sostanze pericolose.

Tale valutazione è particolarmente complessa in quanto, secondo la norma, il datore di lavoro, è tenuto a determinare in via preliminare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed, eventualmente, gli effetti derivanti dalla loro combinazione.

Nel caso in cui sussista la presenza di agenti chimici occorrerà valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori prendendo in considerazione in particolare:

  1. le proprietà pericolose degli agenti chimici;
  2. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza
  3. il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
  4. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
  5. i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici, di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
  6. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  7. se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

 

Detta valutazione dovrà essere aggiornata periodicamente e, in ogni caso, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata oppure quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità (art. 223, comma settimo).

Valutazione del Rischio Rumore e Vibrazioni2024-02-20T18:08:29+01:00

Il rumore e le vibrazioni sono dai fattori fisici governati da leggi fisiche che provocano una trasformazione delle condizioni ambientali nelle quali tali fattori si manifestano.

La loro presenza determina un’immissione di energia negli ambienti di lavoro che, oltre i valori tollerabili, risulta potenzialmente dannosa per la salute umana.

I rischi derivanti dall’esposizione al rumore e alle vibrazioni devono essere eliminati o ridotti il più possibile, attraverso le seguenti azioni:

  • Corretta progettazione e pianificazione dei processi lavorativi sul luogo di lavoro
  • Riduzione della presenza di agenti fisici nell’ambiente di lavoro in base alle necessità lavorative
  • Diminuzione della durata e dell’intensità di esposizione
  • Restrizione al minimo del numero dei lavoratori potenzialmente esposti
  • Corretta formazione e informazione dei lavoratori
  • Somministrazione di attrezzature adeguate alla specifica attività e indicazione delle relative procedure di manutenzione
  • Determinazione di idonee misure tecnico-organizzative.
Valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale di Carichi2024-02-20T18:08:29+01:00

Il rischio di movimentazione manuale dei carichi è presente in tutte quelle attività lavorative che prevedono operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Il datore di lavoro ai sensi dell’art. 168 del D.Lgs 81/2008  ha l’obbligo di valutare le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro che comporta attività con rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari ed attuare tutte le possibili misure di sicurezza.

Uno dei principali problemi sanitari nel mondo lavorativo è il danno che la movimentazione manuale dei carichi causa all’apparato muscolo-scheletrico, pertanto l’identificazione di efficaci misure di prevenzione e protezione attraverso uno studio specifico delle attività a rischio all’interno dell’attività lavorativa rappresenta un aspetto fondamentale ai fini della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza.

Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.)2024-02-20T18:08:29+01:00

I rischi da interferenze sono trattati dall’art 26 del D.Lgs 81/08. Il Datore di Lavoro nel momento in cui decide di affidare dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda deve:

  • Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera.
  • Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
  • Cooperare con le aziende appaltatrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto o contratto d’opera
  • Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. La cooperazione e il coordinamento sono promossi tramite l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo, laddove presenti, i rischi interferenziali
Verifica di Impianti di Messa a Terra2024-02-20T18:08:29+01:00

La Verifica della Messa a Terra è un controllo periodico obbligatorio previsto dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” (di seguito indicato come DPR 462/01).

Tale norma prevede che tutte le aziende con almeno un lavoratore effettuino il controllo della verifica della messa a terra degli impianti elettrici con periodicità biennale o quinquennale.

La verifica può essere effettuata esclusivamente da organismi di ispezione abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico o ASL/ARPA sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI. Non sono valide, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate dal progettista dell’impianto elettrico, dall’installatore, o dalle imprese fornitrici di ma imprese installatrici.

Redazione di Piani di Autocontrollo HACCP finalizzati alla Sicurezza Alimentare2024-02-20T18:08:30+01:00

La normativa sull’igiene dei prodotti alimentari ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

La tematica è disciplinata dal Decreto Legislativo 193/07 secondo il quale è prevista un’attività di autocontrollo igienico in tutti i pubblici esercizi e nelle industrie alimentari.
In particolare è previsto che il responsabile dell’azienda garantisca un adeguato grado di igienicità per quanto riguarda tutti i processi che interessano gli alimenti: fabbricazione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, preparazione, manipolazione, vendita e somministrazione.

Per elaborare un piano di autocontrollo efficace sulla sicurezza alimentare devono essere rispettati i seguenti principi:

  • Identificazione dei rischi inerenti ai vari processi a cui sono sottoposti gli alimenti; l’obiettivo in tal senso è prevenire, eliminare o nei casi peggiori ridurre gli eventuali ‘pericoli’.
  • Individuazione dei Punti Critici di Controllo (CCP) e delle fasi dove è possibile intervenire per prevenire, eliminare o limitare il rischio.
  • Definizione dei limiti di accettabilità dei rischi presenti nell’ambito dei CCP.
  • Definizione delle procedure di monitoraggio sanitario dei CCP.
  • Predisposizione di soluzioni correttive laddove necessarie.
  • Definizione di procedure di verifica atte a monitorare l’efficacia e il corretto funzionamento delle soluzioni adottate.
  • Predisposizione della documentazione relativa all’azienda (natura e dimensioni) e al piano HACCP.
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