Articolo n.1

MISTERI DEL TRASPORTO RIFIUTI DA MANUTENZIONE

Uno degli annosi problemi nel contesto della gestione dei rifiuti da manutenzione, riguardava la loro movimentazione dal luogo di produzione al luogo di concentramento (deposito temporaneo).

LA MANCANZA DI CHIARE INDICAZIONI

Sono sicuro che molte aziende che stanno leggendo questo articolo hanno avuto, purtroppo, l’amara esperienza di vedersi contestato il trasferimento dei rifiuti generati nei cantieri al loro deposito temporaneo presso la sede operativa, effettuato in assenza di specifici documenti di trasporto, con la conseguenza dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 258 (da milleseicento euro a novemilatrecento euro).

L’incertezza del contesto di gestione di tali rifiuti nasceva da una assoluta mancanza di indicazioni nel merito della loro veicolazione.

I riferimenti alla gestione dei rifiuti da manutenzione erano contenuti agli articoli 230 e 266 del D.Lgs 152/2006 (nota: l’art. 266 è stato soppresso dal D.Lgs 116/2020). Per entrambi valeva il principio che il luogo di produzione coincidesse con il deposito temporaneo presso la sede del manutentore, tuttavia questi due articoli, pur argomentando nel merito, rispettivamente, dei rifiuti prodotti dalla manutenzione delle infrastrutture (art. 230) e di quelli più genericamente originati da attività manutentive e da assistenza sanitaria (art. 266), non specificavano nulla relativamente alle modalità di trasferimento. Restava quindi il dubbio su quale tipo di documento dovesse accompagnare il carico.

FORMULARIO O DDT?

A tale proposito i giuristi hanno speso fiumi di parole (rif. jalisse) discutendo sull’opportunità di emettere comunque un formulario anziché un DDT. Alcuni Enti si sono addirittura prodigati nel pubblicare suggerimenti nei loro siti, pontificando nel merito dell’adozione di modalità di compilazione alternative dei campi riservati alla descrizione del destino dei rifiuti.

Personalmente sono sempre stato contrario all’adozione di un formulario, ritenendolo improprio per la mancanza di un fondamentale presupposto, ovvero che il materiale prodotto diventava rifiuto solo all’arrivo in deposito, e nel caso dell’art. 230 a seguito di una valutazione nel merito del riuso del prodotto.

Adottare un formulario con dati inesatti, al controllo di un funzionario troppo zelante, non ci avrebbe risparmiato dalla sanzione del famigerato art. 258.

LA RICERCA DELLA SOLUZIONE

Stanchi di questo continuo discutere e infastiditi nel vedere gravati di ingiuste sanzioni gli incolpevoli soggetti trasportatori, abbiamo inviato al Ministero dell’Ambiente una nota, descrivendo nella medesima la nostra visione delle cose ed invitando il Ministero a risponderci nel caso non la ritenesse coerente con lo spirito della Norma.

Alla nota sono seguiti numerosi solleciti, non vedendo risposta in merito, ma verso la fine di settembre una sorpresa ci aspettava.

La pubblicazione del D.Lgs 116, pur lasciandoci basiti per la premeditazione con cui si sono imposte regole in danno alla piccola imprenditoria e per la paranoica posizione nel contesto della gestione amministrativa, conteneva anche una piacevole sorpresa. Finalmente le nebbie di Avalon che imperversavano nel contesto del trasporto dei rifiuti da manutenzione si diradavano lasciando posto alla magia della comprensione dell’attività del gestore che come un novello Caronte veniva ripagato col giusto obolo per condurre il rifiuto dalla sponda del cantiere all’Ade del proprio deposito temporaneo anche con il solo DDT.

Ma la cosa più piacevole è che nella lettura delle modalità descritte agli articoli 190 e 193 troviamo esattamente riproposta la versione da noi suggerita

Coincidenze? Io non credo…

Art. 193 – trasporto dei rifiuti

comma 19: I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 (imprese che svolgono attività di pulizia,  di  disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione) , si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

comma 20: Per le attività di cui all’articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Art. 190 – Registro cronologico di carico e scarico

comma 11: I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all’articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis.

comma 12: Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all’articolo 189.

comma 13: Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.

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