Articolo n.2

LETTERA DI RETTIFICA… SACRA SCRITTURA O ENORME SCIOCCHEZZA?

Tempo di lettura: circa 3 minuti

Sempre più spesso, nel mondo della gestione dei rifiuti, ai Formulari di Trasporto vengono associate lettere di correzione/rettifica.

Le lettere di correzione/rettifica vengono solitamente rilasciate dai produttori coinvolti nel conferimento rifiuti, allo scopo di correggere errori di compilazione dopo il conferimento all’impianto di destino.

Tale abitudine, sempre più diffusa, si espleta nelle forme più colorite ed originali: dall’emissione spontanea da parte del produttore, al “ricatto” da parte dell’impianto di destino (il quale minaccia di bloccare il conferimento in mancanza di suddetta autodichiarazione).

Questa pratica, non solo nella Regione Veneto, è oltremodo radicata e coinvolge tanto il piccolo e medio impianto, quanto la Ditta più blasonata.

LA NORMA

Alcuni tecnici e consulenti sostengono di aver raggiunto un ufficioso compromesso con le autorità di controllo e di aver individuato, attraverso questa lettera, un’efficace soluzione per correggere errori di natura formale. A nostro avviso è esattamente l’opposto.

Considerando infatti l’art. 258 c. 4. del D. Lgs. 152/2006 si evince in maniera univoca il divieto di trasporto rifiuti in presenza di formulario con dati incompleti o inesatti.

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.” 

PERCHÉ NON FARE LE LETTERE DI CORREZIONE

Una lettera di correzione riferita ad un formulario relativo ad un rifiuto già accettato in impianto, mette in evidenza una chiara irregolarità nel contesto del trasporto, quindi sanzionabile, oltre a evidenziare una chiara connivenza dell’impianto ricevente, al quale parimenti potrebbero essere applicate anche le sanzioni accessorie (organizzazione finalizzata all’illecito profitto).

A nostro avviso, e come prescrive la norma, il destinatario che riceve un carico accompagnato da un formulario che riporta dati incompleti o inesatti, dovrebbe purtroppo attenersi a respingere il carico.

Troviamo inoltre che l’adozione di queste lettere di correzione, porti fatalmente ad incrementare il numero di conferimenti corredati da formulari scorretti poiché i produttori, responsabili della compilazione, ritengono di poter sistemare eventuali errori dopo l’arrivo dei rifiuti a destino, omettendo un’adeguata formazione dei propri dipendenti ed evidenziando, purtroppo, una gestione poco accorta.

Ricordiamo inoltre che tra le prescrizioni riportate nella Delibera Albo n.1 del 23 gennaio 2019, sussiste l’obbligo da parte del Responsabile Tecnico delle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali, di dare in particolare formazione agli addetti sulla compilazione dei formulari. Fatalmente questo comportamento evidenzia una mancanza di tale condizione.

INVITO ALLA PRUDENZA

Il nostro invito dall’astenersi da questa irragionevole pratica, sebbene sostenuto da chiari riferimenti normativi, viene spesso, purtroppo, male accolto dagli impianti e dai produttori/detentori dei rifiuti, ignari di operare in piena difformità normativa.

In attesa di una disposizione ministeriale che possa consentire il ravvedimento operoso, non ci resta che invitare tutti i gestori a non tollerare errori dalle proprie maestranze e a trasmettere adeguata formazione e responsabilizzazione.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Seleziona un argomento

Ultimi Articoli